La divisione in quote nella procedura esecutiva – parte 2

Abbiamo visto cosa può accadere quando l’esecuzione forzata colpisce uno o più beni indivisi, ossia beni che appartengono al debitore soltanto pro quota. 

Gli effetti sostanziali della notifica dell’avviso ex art. 599 c.p.c. sono rigorosamente circoscritti al divieto di lasciar separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine del giudice, mentre è esclusa la inefficacia delle alienazioni. I contitolari, pertanto, devono ritenersi legittimati a disporre della propria quota senza incorrere nella sanzione di inefficacia di cui all’art. 2913 c.c.

In mancanza dell’avviso, inoltre, la eventuale vendita giudiziale della quota del soggetto non esecutato sarebbe da questo impugnabile in rivendica.

Per tale motivo l’avviso deve essere, quindi, notificato non soltanto ai comproprietari non debitori, ma anche ai soggetti indicati dall’art. 1113 comma 3 c.c., ed in particolare ai creditori iscritti, al fine di tutelarne la garanzia ipotecaria e pena l’inopponibilità in loro danno della divisione.

L’avviso ha, in secondo luogo, lo scopo di provocare la comparizione dei comproprietari per l’udienza di cui all’art. 600 c.p.c. nel corso della quale, unitamente agli altri soggetti interessati, essi dovranno essere sentiti al fine di acquisire elementi utili in ordine alle modalità con le quali procedere alla liquidazione della quota; non per questo però i soggetti convocati devono essere autorizzati a proporre, in detta udienza, domanda od istanze circa le suddette modalità .

La norma sopra indicata si riferisce testualmente ai “comproprietari”, ossia ai titolari del diritto dominicale (nudo o pieno) sul bene pignorato.

Peraltro, sia pure in linea teorica, è possibile sia pignorata una quota di usufrutto (o di altro diritto reale parziario espropriabile), coesistente, pertanto, con altre quote di usufrutto non pignorate od anche con la piena proprietà sulla restante quota.

In tal caso si verifica uno stato di comunione avente ad oggetto un diritto reale di godimento (cousufrutto) ovvero di comunione di godimento fra usufruttuario e pieno proprietario, ipotesi in relazione alle quali, visto che l’art. 599 comma 2 c.p.c. parla solo di comproprietari, si è dubitato dell’applicabilità della norma.

L’avviso ex art. 599 c.p.c. deve, invece, sicuramente essere notificato ai contitolari del diritto di proprietà superficiaria qualora ne venga pignorata una quota, ma non ai superficiari quando venga pignorata la proprietà gravata dal diritto di superficie, poiché in tal caso non si configura uno stato di comunione fra tali due diritti reali.

Come detto non sono comunisti i titolari di diritti reali parziari che coesistono con la proprietà (nuda o piena), cosicché – non potendo i titolari di tali diritti separare questi dalla proprietà – gli usufruttuari, gli usuari, gli abitatari, i titolari di servitù, i superficiari e gli enfiteuti non sono destinatari dell’avviso ex art. 599 comma 2 c.p.c.

Quanto al contenuto dell’avviso, nella prassi i creditori si limitano a riportare il solo invito a non sciogliere la comunione (il c.d. il divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine del giudice), omettendo la “citazione” a comparire per l’udienza di cui all’art. 600 c.p.c., e ciò accadeva anche in considerazione delle modalità con cui, prima della riforma, si procedeva alla liquidazione della quota del debitore, ossia mediante la vendita della quota indivisa.

Continua……

 

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