Si è in presenza di un immobile pignorato solo quando una persona o una società vengono dichiarati insolventi dal Tribunale di competenza; in tale situazione tutti i loro beni vengono pignorati e messi all’asta. Da quel momento il debitore può vendere l’immobile pignorato solo se autorizzato dal Giudice dell’Esecuzione. Infatti da questo momento inizia la procedura esecutiva che consente i seguenti passaggi:
- la valutazione del bene
- la pubblicazione dell’avviso di vendita
- la successiva asta giudiziaria
- eventuale aggiudicazione da parte di un partecipante.
- vendita dell’immobile pignorato
L’immobile pignorato potrà comunque essere venduto privatamente prima dell’asta; in questo caso si utilizza una particolare procedura chiamata saldo e stralcio. Naturalmente il prezzo pattuito dovrà essere ritenuto in linea con il valore di perizia e tutti i creditori dovranno essere d’accordo. La vendita privata evita che il procedimento esecutivo giunga alla vendita forzosa del bene e contribuisce ad estinguere, almeno in parte, il debito nei confronti del creditore.
Locazione dell’immobile pignorato
Nel caso in cui l’immobile pignorato sia affittato a terzi, occorre distinguere due casi:
- se il contratto di locazione è stato registrato prima del pignoramento esso è “opponibile alla procedura”; questo significa che l’acquirente ne acquisirà tutti i diritti e doveri nei confronti di chi ha affittato. In altre parole dovrà onorare il contratto di locazione come se lo avesse firmato lui.
- se invece la registrazione del contratto è successiva al pignoramento, l’immobile è giuridicamente libero. In questo caso il Decreto di trasferimento emesso dal Giudice conterrà già l’intimazione a chi occupa l’immobile, cioè a chi lo ha affittato, a liberarlo immediatamente.
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